ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE DI ASSOCIAZIONE CENTROAIP
ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione denominata “Centro Ascolto per l’Integrazione Psicologica” (acronimo CentroAIP).
ART. 2 – SCOPI
L’associazione è libera, apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro; gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell’Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. L’Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regione, enti locali, università, fondazioni, enti privati, svolge attività per promuovere l’integrazione, la valorizzazione, la formazione e lo sviluppo psicologico dell’individuo e delle organizzazioni pubbliche e private. In particolare l’Associazione si pone l’obiettivo di:
- promuovere l’ascolto e il sostegno psicologico del bambino, dell’adolescente, dell’adulto e dell’individuo in generale, integrando l’eventuale disagio con gli ambiti di riferimento come scuola, lavoro, famiglia, comunità;
- affermare la consapevolezza ed il rispetto dei diritti dell’uomo, con particolare riferimento alle tutele poste dai “ Principi Fondamentali” e dai “Diritti e doveri dei cittadini” così come stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- operare per il riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale psicologico e culturale anche attraverso il counseling e la psicoterapia;
- tutelare sotto tutti gli aspetti la salute fisica e psichica dell’individuo e della collettività attraverso la promozione di strumenti e modalità terapeutiche innovative e tecnologiche (utilizzo degli animali a scopi terapeutici, utilizzo di arti figurative drammaturgia e cinematografia, audiovisivi e sistemi complessi a scopo di crescita e sviluppo personale);
- incoraggiare la ricerca nei campi della psicologia e della psicoterapia, promuovere la formazione post-universitaria degli psicologi e degli psicoterapeuti con il rilascio di certificati; fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà, del sostegno psicologico e della consulenza aziendale;
- svolgere seminari e corsi di aggiornamento e formazione professionale per aziende e professionisti;
- promuovere, partecipare ed assistere a convegni, simposi, seminari, manifestazioni e discussioni anche con ausili elettronici e telematici;
- elevare il livello di competenze professionali dei giovani, per consentirne un più agevole inserimento nel mondo del lavoro, nonché di migliorare il bagaglio professionale di quanti già operano nel tessuto produttivo imprenditoriale, in un’ottica di formazione continua;
- nell’ambito del settore sanitario organizzare eventi formativi accreditati ECM secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
- raccogliere, amministrare e distribuire fondi anche attraverso opportune organizzazioni, istituzioni ed enti nazionali ed internazionali, o attraverso individui, per il conseguimento ed il sostegno finanziario degli scopi sociali, nonché l’informazione e la coordinazione di sforzi, anche con la cooperazione di altre organizzazioni, istituzioni ed Associazioni;
- favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività degli associati elaborando pubblicazioni scientifiche;
- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei soci delle cooperative e degli associati degli enti non profit;
- svolgere ogni attività affine o connessa a quelle indicate, la cui elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo, che contribuisca al conseguimento dell’oggetto sociale.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato
ART. 4 – SOCI
I Soci dell’associazione si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari , Soci Onorari e Soci Sostenitori. Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nella finalità dell’Associazione. Diventano Soci Onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici. Sono Soci Sostenitori i soggetti che versano a titolo di quota associativa, una somma almeno doppia di quella stabilita per i Soci Ordinari.
ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Comitato Esecutivo sulla base dei criteri fissati nello statuto a seguito di una richiesta scritta dall’interessato. Il Comitato Esecutivo valuta la rispondenza dei requisiti rispetto alle finalità dell’Associazione. A tal fine la domanda dovrà contenere l’accettazione integrale dello Statuto, nonché tutti gli elementi necessari al Comitato Esecutivo per la valutazione dell’ammissibilità.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso. L’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione, ovvero nel caso di mancato versamento della quota associativa decorso un anno dalla scadenza. Il recesso è consentito in qualsiasi momento.
ART. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Gli associati operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo dell’organizzazione, con generosità, trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, ad essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, a partecipare alle Assemblee, a votare, direttamente o per delega, le iniziative del Comitato Esecutivo, a svolgere il lavoro comunemente concordato, a recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione. Tutti i soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di versare le quote sociali nell’ammontare stabilito dal Comitato Esecutivo, di garantire le presentazioni concordate dall’Assemblea, di rispettare le direttive fornite dal Comitato Esecutivo.
ART. 8 – ORGANI E CARICHE SOCIALI
Costituiscono organi dell’Associazione: l’Assemblea; il Comitato Esecutivo; il Presidente del Comitato Esecutivo; il Vice Presidente del Comitato Esecutivo. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Chiunque è chiamato a ricoprire una carica sociale, anche collegiale, deve essere socio.
ART. 9 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
I soci fondatori fanno parte del Comitato Esecutivo a tempo indeterminato, mentre gli altri membri dell’organo esecutivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte. la sostituzione e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Non sono previsti regimi di prorogatio.
ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. È di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
- la nomina del Comitato Esecutivo;
- l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Comitato Esecutivo allegata al bilancio;
- l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l’approvazione di regolamenti interni;
- la delibera degli emolumenti e delle indennità in favore dei membri del Comitato Esecutivo e del Presidente;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.
- È di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
- la modifica dello Statuto dell’associazione;
- lo scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca ed i poteri liquidatori.
- L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo ed entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. l’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo e, in assenza e/o impossibilità, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo, mediante avviso da pubblicare nell’albo della sede dell’associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo e, in assenza e/o impossibilità, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo, ogni volta che si deve decidere su uno degli argomenti ad essa riservati. All’assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria potranno essere ammessi solo i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. Sono ammesse le deleghe per iscritto da socio a socio, ma non si possono rappresentare più di cinque soci per volta. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato Esecutivo che deve constatare la legale costituzione dell’Assemblea stessa e disciplinarne i lavori. I verbali delle Assemblee sono redatti, salvo diversa determinazione del Presidente del Comitato Esecutivo, da un Segretario nominato di volta in volta dal primo. Le Assemblee in prima convocazione deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero. La delibera di scioglimento dell’Associazione è adottata con i voti espressi dai tre quarti dell’Assemblea.
ART. 11 – COMITATO ESECUTIVO
L’Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente, e da un massimo di sei membri. Il Comitato Esecutivo è formato dai soci fondatori e, su richiesta dell’Assemblea, da un rappresentante dei soci onorari e da un rappresentante dei soci sostenitori. Il Comitato Esecutivo elegge al proprio interno, a maggioranza di voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. L’organo esecutivo viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno annuale, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide co la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la discussione o si rinvia l’argomento alla seduta successiva. Dopo quest’ultimo esperimento prevale il voto del Presidente. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
- la gestione dell’Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- la convocazione dell’assemblea;
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;
- la determinazione del valore delle quote associative;
- la proposta dell’Assemblea delle norme e dei regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
- la predisposizione del programma di lavoro, da presentare all’assemblea per l’approvazione, in base
- alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
- la decisione, con parere motivato, sulle domande di adesione;
- la nomina di eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- la delibera su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;
- la nomina dei soci onorari;
- la ratifica o la modifica, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- L’Assemblea delibera e determina gli emolumenti e le indennità dei membri del Comitato Esecutivo e del Presidente i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all’Associazione. il Comitato Esecutivo, fino a scadenza del primo mandato, è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.
ART. 12 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice Presidente sono titolari della firma sociale e rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente. In caso di comprovata necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica per scadenza del mandato, ovvero per dimissioni volontarie.
ART. 13 – QUOTE ASSOCIATIVE
I contributi annuali e straordinari sono deliberati dal Comitato Esecutivo. La quota associativa deve essere versata entro sei mesi dalla sua scadenza annuale. Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all’elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell’associazione; inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l’associato viene escluso. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 14 – ESERCIZIO SOCALE, BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Comitato Esecutivo deve redigere a norma di legge il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea per la discussione e l’approvazione a maggioranza. Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. Ad esso verrà allegato l’inventario sociale. Per la discussione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo l’Assemblea deve riunirsi entro il 31 marzo di ogni anno. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposto dalla legge.
ART. 15 – FONDO COMUNE
Il Fondo Comune è costituito:
- dalle quote di ammissione e dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione e accettati dal Presidente;
- dalle rendite e da ogni altra entrata;
- dai beni di proprietà dell’Associazione.
Alle spese necessarie per il funzionamento e la gestione dell’Associazione, nonché per il raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal fondo comune. I finanziamenti che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto corrente presso un istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
ART. 16 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria. L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.